Statuto

Statuto dell’Associazione

Art. 1 (Denominazione e Sede)

  1. E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l’Ente d e l Terzo Settore denominato: <<ASSOCIAZIONE NAZIONALE DONNE DELL’OLIO APS>, assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
  2. L’acronimo APS o la locuzione “Associazione di Promozione Sociale” potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con li pubblico solo dopo aver ottenutol’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
  3. L’Associazione ha sede legale nel comune di MILANO
  4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
  5. L’Associazione potrà istituire sedi distaccate sia in Italia che all’Estero, previa delibera del Consiglio Direttivo, il quale nomina contestualmente il referente responsabile determinandone i compiti e le responsabilità.

Art. 2 (Il Logo)

  1. Il Logo dell’Associazione, è costituito da un ramo d’olivo stilizzato e dalla scritta Associazione Nazionale Donne dell’Olio.
  2. La modifica del logo non richiede una modifica dello Statuto. Esso può essere variato, su iniziativa del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea Straordinaria dei Soci. Di tale modifica devono comunque essere informati tutti i soci, con modalità che consentano di verificarne la ricezione della relativa comunicazione.
  3. Il Logo è li segno distintivo dell’Associazione e li relativo utilizzo può avvenire solo nel pieno rispetto dello Statuto e dell’eventuale regolamento in materia. Non è consentito di utilizzare il Logo dell’Associazione senza espressa autorizzazione scritta del Consiglio Direttivo e senza l’avvenuta sottoscrizione dell’impegno rispetto delle indicazioni di uso.

Art. 3 (Statuto e Efficacia dello Statuto)

  1. L’ “Associazione Nazionale Donne Dell’Olio APS” è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
  2. L’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare l’adozione di regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
  3. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

Art. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

Art. 5 (Finalità e Attività)

  1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attivitàdi interesse generale per li perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
    • L’Associazione ha lo scopo di:
      • promuovere oani attivita/iniziativa utile e necessaria nei confronti degli associati e/o di terzi, che accresca la cultura e la conoscenza dell’olivicoltura, dell’elaiotecnica e dell’olio attraverso un’azione diffusa, con particolare attenzione alle donne operanti nel settore.
      • contribuire ad accrescere la cultura e la conoscenza dell’olivicoltura, dell’elaiotecnica e dell’olio attraverso un’azione diffusa, guidata dalle donne operanti nel settore.
      • promuovere la tutela e la salvaquardia del paesaggio olivicolo e del patrimonio varietale.
      • affiancare l’azione degli operatori del settore, in vista di una sostenibilità anche economica, in grado tra l’altro di contrastare l’abbandono degli oliveti.
      • incentivare possibili sinergie con le politiche di ricerca e di innovazione, promuovendo lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione.
      • avvicinare le nuove generazioni al mondo dell’olivicoltura, intesa non solo come fonte di reddito, ma anche come strumento per difendere l’ambiente e contrastare I cambiamenti climatici.
      • valorizzare i talenti delle donne che, nel settore dell’olivicoltura dell’elaiotecnica e dell’olio e nei settori connessi, hanno meritato e meritano un riconoscimento adeguato.
    • Nella realizzazione dei suoi compiti l’Associazione s’impegna a caratterizzare la vita associativa organizzando attività di promozione nel settore olivicolo-oleario: dalle sue peculiarità territoriali a quelle agroalimentari; dalle sue attività produttive a quelle turistiche; dai siti storici alla produzione culturale in genere.
  2. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono:
    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Rif. D. Leg. 117/2017, art.5, c. 1, lett. e).
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (Rif. D.Leg. 117/2017,art.5,.c1,lett. f);
    • ricerca scientifica di particolare interesse sociale (Rif. D. Leg. 117/2017, art.5, .c 1, lett. h);
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (Rif. D.Leg. 117/2017, art.5, .c 1, lett. k);
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (Rif. D.Leg. 117/2017, art.5, c. 1, let. i);
    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (Rif. D. Leg. 117/2017, art.5, c. 1, lett. z).
  3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:
    • progetti di ricerca, con particolare riferimento al miglioramento delle tecniche coltivazione e di produzione, al riutilizzo dei sottoprodotti di lavorazione e all’utilizzo di altre materie prime derivanti dalla pianta di olivo;
    • iniziative volte a far conoscere la grande varietà dei territori olivetati ed li loro valore paesaggistico ambientale;
    • studi e azioni volti a combattere i patogeni che minacciano le colture olivicole;
    • azioni in collaborazione con soggetti operanti in settori contigui, quali, ad esempio, li turismo e la ristorazione, per obiettivi condivise e anche finalizzati alla tutela e alla valorizzazione dei prodotti tipici;
    • progetti di educazione alimentare e progetti per ridurre ol spreco alimentare;
    • iniziative per avvicinare li settore ai consumatori e per illustrare le caratteristiche sensoriali, salutistiche e nutraceutiche dell’olio da olive;
    • iniziative e attività dirette a favorire la crescita professionale degli operatori della filiera, tramite attività quali corsi di orientamento e di formazione professionale, anche ni vista del raggiungimento di un’effettiva parità di opportunità e di un pieno “equilibrio di genere”;
    • iniziative e attività di formazione volte ad avvicinare le nuove generazioni al mondo rurale e in particolare a quello dell’olivicoltura per farne comprendere i valori etici e culturali;
    • promozione e organizzazione di corsi di assaggio finalizzati a far comprendere le caratteristiche organolettiche degli oli extravergini;
    • iniziative e attività di comunicazione che, attraverso varie modalità, sensibilizzino le nuove generazioni alle diverse problematiche ambientali che si prospettano per li futuro;
    • organizzare concorsi, convegni e ogni altra attività utile e necessaria per li raggiungimento delle finalità statutarie dell’Associazione.
  4. L’Associazione può:
    • agire in collaborazione con altri soggetti: pubblici e privati; italiani, stranieri sovranazionali. A titolo di esempio, e non con intento esaustivo, detta collaborazione si manifesta tramite la stipula di specifici protocolli di intesa o tramite la partecipazione congiunta a iniziative/progetti funzionali al raggiungimento delle finalità statutarie;
    • aderire a organismi di qualsiasi natura anche non italiani;
    • assumere partecipazioni in altri enti o associazioni che abbiano finalità analoghe o simili.
  5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attivitàdiverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
  6. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verita, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con li pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017

Art. 6 (Ammissione)

  1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. lI numero degli associati è illimitato ma, ni ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere a di sotto del minimo richiesto, l’Associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all’Ufficio del Registro Unico Nazionale ed integrare li numero entro un anno.
  3. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  4. In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  5. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.
  6. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  7. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  8. La quota sociale e intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art. 7 (Diritti e doveri degli associati)

  1. I soci si suddividono in:
    • soci fondatori: sono le persone fisiche che hanno dato vita all’Associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo, nonché i soci ordinari che verranno successivamente nominati nel Comitato dei soci fondatori, anche per consentire un ricambio generazionale;
    • soci ordinari: coloro che versano annualmente la quota associativa stabilita;
    • soci sostenitori: coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni straordinarie;
    • volontarie;
  2. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
  3. Hanno li diritto di:
    • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    • essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
    • esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
    • votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola cOn li pagamento della quota associativa;
    • denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice delTerzo Settore.
  4. e il dovere di:
    • rispettare li presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
    • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal consiglio Direttivo.

Art. 8 (Volontario, attività di volontariato e Personale Retribuito)

  1. L’Associazione agisce avvalendosi dell’attività di volontariato dei propri associati e, eventualmente, di quella di volontari non soci.
  2. L’attività del volontario viene svolta in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà
  3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
  4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
  5. L’Associazione per li perseguimento delle attività di interesse generale e li raggiungimento dei propri fini statutari, può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
  6. I rapporti tra l’Associazione, i volontari ed li personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’Associazione

Art. 9 (Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione
  2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto, su proposta del Consiglio Direttivo, e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovra essere comunicata adeguatamente a l’associato.

L’associato escluso può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art. 10 (Gli organi sociali)

Sono organi dell’Associazione:

  • L’Assemblea degli associati
  • Il Consiglio Direttivo
  • Il Presidente
  • L’Organo di controllo (Organo eventuale)
  • L’Organo di revisione (Organo eventuale)

Art. 11 (L’Assemblea)

  1. L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con li versamento della quota sociale. Èl’organo sovrano.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche ni calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimodi tre associati.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione 0, in sua assenza, g a l Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
  4. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, li luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  5. Tale comunicazione può avvenire tramite tutti i mezzi che consentono una idonea pubblicità alla convocazione dell’Assemblea. A titolo di esempio:
    • a. mediante lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati;
    • b. mediante avviso reso pubblico sui propri canali di comunicazione ufficiali (sito internet, social network, newsletter, etc.);
    • c. mediante avviso reso pubblico su mass-media di rilevanza nazionale quotidiani, settimanali, mensili, etc.).
  6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando li Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  7. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  8. Delle riunioni dell’Assemblea e redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione.
  9. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per quanto previsto al successivo ART.14. E ordinaria in tutti gli altri casi.
  10. Tanto nell’Assemblea ordinaria quanto in quella straordinaria è ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 12 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
  • approva li bilancio di esercizio e li bilancio sociale, quando previsto;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, li soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello Statuto; h. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approva eventuali regolamenti interni;
  • approva eventuali modifiche del Logo dell’Associazione;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione; delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla suacombetenza

Art. 13 (Assemblea ordinaria)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia li numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 (Assemblea straordinaria)

  1. L’Assemblea straordinaria:
    • approva le modifiche del Logo dell’Associazione con la presenza di almeno il 50%+1 degli associati e li voto favorevole dei 2/3 dei presenti
    • modifica lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno li 50%+1 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
    • approva e modifica i regolamenti con la presenza di almeno li 50%+1 degli associati e il voto favorevole dei 2/3 dei presenti;
    • delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno 3⁄4 degli associati.

Art. 15 (Il Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 9 membri eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
  3. Dura in carica per n. 5 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
  4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei combonenti. N e caso in cul e composto da son tre membri esso e validamente costitui quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
  5. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:
    • amministra l’Associazione;
    • determina l’importo della quota associativa annuale;
    • attua le deliberazioni dell’Assemblea:
    • elegge al suo interno il Presidente, uno o più vice-presidenti, il tesoriere e attribuisce eventuali altre deleghe specifiche ai consiglieri. Nel caso in cui vengano eletti più vice- presidenti va indicato in vicario;
    • predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’Assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
    • predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • stipula tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
    • cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
    • è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS; disciplina l’ammissione degli associati;
    • accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
    • nomina imembri del Comitato scientifico;
  6. Tute le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito, salvo li rimborso spese autorizzate dal Consiglio Direttivo.
  7. Il Consiglio Direttivo, per attività che non rientrano nelle sue consuete mansioni o che richiedono adempimenti connessi a specifiche professionalità o che siano particolarmente gravosi, nei limiti e nei termini di cui al precedente ART.8, può attribuire specifici incarichi professionali che prevedono un compenso anche ai suoi membri. Tale eventualità prevede che li Consiglio Direttivo deliberi a maggioranza assoluta dei suoi membri.
  8. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
  9. Il presidente dell’Associazione è li presidente dell’Consiglio Direttivo ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti li Consiglio Direttivo.
  10. Alle riunioni del Consiglio Direttivo è ammessa l’espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Art. 16 (Il Presidente)

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno i 3⁄4 dei componenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, li Presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e li Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vicepresidente sostituisce li Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 (Organo di controllo)

  1. L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
  2. L’organo di controllo:
    • vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
    • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
    • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
  3. Il componente dell’organo di controllo può inqualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 13 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19 (Comitato dei soci fondatori)

  1. Al Comitato dei soci fondatori appartengono di diritto tutti soci che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’Associazione, nonché i soci ordinari successivamente nominatati nel Comitato secondo quanto previsto dal regolamento per comprovati meriti acquisiti in seno all’Associazione.
  2. Il Comitato dei soci fondatori è composto al massimo da 12 membri ed è presieduto dal Presidente.
  3. Il Comitato dei soci fondatori è convocato almeno tre volte all’anno per iniziativa dal Presidente. Le sue riunioni sono valide quando siano presenti la maggioranza dei suoi membri.
  4. Le decisioni del Comitato dei soci fondatori sono assunte con li voto favorevole della maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Non è previsto li voto per delega.
  5. Il Comitato dei soci fondatori ha funzione consultiva. lI parere del Comitato deve essere obbligatoriamente richiesto nel caso di modifiche allo Statuto, di adozione di regolamenti, di nomina del Comitato Scientifico, e di sottoscrizioni di accordi o protocolli d’intesa con organismi di qualsiasi natura. Èfacoltà del Consiglio Direttivo richiedere pareri al Comitato ogniqualvolta lo ritenga utile.
  6. Il parere del Comitato dei soci fondatori non è vincolante.

Art. 20 (Il Comitato Scientifico)

  1. Il Comitato scientifico, la cui nomina è facoltativa, ha funzioni propositive e consultive per ciò che concerne l’azione dell’Associazione.
  2. lI Comitato viene nominato dal Consiglio Direttivo. Ècomposto da un numero minimo di tre ad un massimo di nove membri di comprovata competenza professionale e autorevolezza. I compiti e le modalità di azione e la durata in carica dei singoli membri sono disciplinati da un regolamento adottato dal Consiglio Direttivo.
  3. I membri possono essere anche non soci.

Art. 21 (Libri sociali)

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    • il libro degli associati tenuto acura del Consiglio Direttivo;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
    • il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
  2. Tutti gli associati, in regola con li versamento della quota associativa, hanno li diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 60 giorni dalla data della richiesta formulata al Consigli Direttivo.

Art. 22 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
a. quote associative;
b. quote straordinarie versate dai soci cosi come previsto dalle attività associative
C. contributi pubblici e privati;
d. donazionielascititestamentari;
e. rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi;
g. rimborsi aa convenzioni;
h. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 23 (I beni)

  1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 24 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’Associazione ha li divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare li patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 25 (Bilancio)

  1. Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura d e l’esercizio cuI si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 26 (Convenzioni)

  1. Le convenzioni tra l’ “Associazione Nazionale Donne Dell’Olio APS” e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante.
  2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’Associazione.

Art. 27 (Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 (Responsabilità dell’Associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle personeche rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

Art. 29 (Assicurazione dell’Associazione)

L’Associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

Art. 30 (Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, li patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art.31 (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed al principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 32 (Norma transitoria)

  1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
  2. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del DL.. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo Xdel D. Lgs. 117/17.
  3. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con li pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro UnIco Nazionale del Terzo settore.
Torna in alto