Sulla scadenza, l’opinione di una socia

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Come spesso abbiamo avuto modo di dire nel settore dell’olio extravergine in Italia, invece di creare cultura, si continua a far notizia creando e alimentando inutile polemica.

Non è stata cancellata la data di scadenza per l’olio extra vergine di oliva bensì è lasciata libera scelta al produttore, con piena responsabilità, di stabilire la data in cui consumare preferibilmente l’olio nel rispetto delle norme dell’Unione Europea.

Come ben sappiamo gli oli non sono tutti uguali e questo vale anche per la scadenza del prodotto: un olio del nord avrà una scadenza ravvicinata, mentre un olio del sud, ricchissimo in polifenoli, potrà avere una data di scadenza superiore ai 18 mesi. Il produttore, dovrà conoscere il proprio olio prima di venderlo e sulla base dei dati stabilirà la data di scadenza.

Per quanto riguarda poi l’affermazione “Con l’approvazione della normativa europea il Parlamento italiano, di fatto, approva il commercio di olio vecchio” anche in questo caso si dimostra la mancanza di competenza. Prendendo visione della Legge del 7 Luglio si può leggere che il Parlamento italiano, a difesa del consumatore, ha inserito la possibilità di indicare la campagna di raccolta, qualora il 100% degli oli provenga da tale raccolta.

Fino ad oggi nessuna norma aveva disciplinato l’indicazione dell’annata. Finalmente con questa legge si è fatta chiarezza così che il consumatore potrà scegliere se acquistare olio nuovo o olio vecchio o un olio senza data di raccolta.

A partire dalla prossima campagna quindi il produttore o confezionatore potrà indicare la campagna di raccolta e i controlli saranno effettuati dall’ICQRF anche attraverso il Sian.

Riportiamo di seguito l’art. 1 della legge 7 luglio 2016 n. 122

La Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga 
 
la seguente legge:

Art. 1 
 
Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI

  1. Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni:
  2. a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: 
  «4. L’indicazione dell’origine delle  miscele  di  oli  di  oliva
originari di più di uno Stato membro dell’Unione  europea  o  di  un
Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2,  lettera  b),  del
regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione,  del  13
gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei  commi  2  e  3  del
presente articolo, in un punto evidente in modo da  essere  visibile,
chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere  in  nessun
modo nascosta, oscurata, limitata o  separata  da  altre  indicazioni
scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»; 
    b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: 
  «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli  di
oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche  in  adeguate
condizioni  di  conservazione  va  indicato  con  la  dicitura:   “da
consumarsi  preferibilmente  entro  il”  quando  la   data   comporta
l’indicazione del  giorno,  oppure:  “da  consumarsi  preferibilmente
entro fine” negli altri casi»; 
    c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto
di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle  seguenti:  «Il  termine
minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte  del
produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità.  La
relativa dicitura va preceduta  dall’indicazione  della  campagna  di
raccolta, qualora il  100  per  cento  degli  oli  provenga  da  tale 
raccolta.

La previsione dell’indicazione della campagna  di  raccolta
 non  si  applica  agli  oli  di   oliva   vergini prodotti ovvero 
commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione  europea  o  in 
Turchia  né   ai   prodotti   fabbricati   in   uno Stato   membro
dell’Associazione  europea  di  libero   scambio   (EFTA, aderente
all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle
 disposizioni di  cui  al  comma  1  è punita   con   la   sanzione
 amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000  e  la  confisca 
del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».

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