Come spesso abbiamo avuto modo di dire nel settore dell’olio extravergine in Italia, invece di creare cultura, si continua a far notizia creando e alimentando inutile polemica.
Non è stata cancellata la data di scadenza per l’olio extra vergine di oliva bensì è lasciata libera scelta al produttore, con piena responsabilità, di stabilire la data in cui consumare preferibilmente l’olio nel rispetto delle norme dell’Unione Europea.
Come ben sappiamo gli oli non sono tutti uguali e questo vale anche per la scadenza del prodotto: un olio del nord avrà una scadenza ravvicinata, mentre un olio del sud, ricchissimo in polifenoli, potrà avere una data di scadenza superiore ai 18 mesi. Il produttore, dovrà conoscere il proprio olio prima di venderlo e sulla base dei dati stabilirà la data di scadenza.
Per quanto riguarda poi l’affermazione “Con l’approvazione della normativa europea il Parlamento italiano, di fatto, approva il commercio di olio vecchio” anche in questo caso si dimostra la mancanza di competenza. Prendendo visione della Legge del 7 Luglio si può leggere che il Parlamento italiano, a difesa del consumatore, ha inserito la possibilità di indicare la campagna di raccolta, qualora il 100% degli oli provenga da tale raccolta.
Fino ad oggi nessuna norma aveva disciplinato l’indicazione dell’annata. Finalmente con questa legge si è fatta chiarezza così che il consumatore potrà scegliere se acquistare olio nuovo o olio vecchio o un olio senza data di raccolta.
A partire dalla prossima campagna quindi il produttore o confezionatore potrà indicare la campagna di raccolta e i controlli saranno effettuati dall’ICQRF anche attraverso il Sian.
Riportiamo di seguito l’art. 1 della legge 7 luglio 2016 n. 122
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni in materia di qualità e trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. Caso EU Pilot 4632/13/AGRI
- Alla legge 13 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 1, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. L’indicazione dell’origine delle miscele di oli di oliva originari di più di uno Stato membro dell’Unione europea o di un Paese terzo, conforme all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) di esecuzione n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, deve essere stampata, ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, in un punto evidente in modo da essere visibile, chiaramente leggibile e indelebile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire»; b) all’articolo 7, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il termine minimo di conservazione entro il quale gli oli di oliva vergini mantengono le loro proprietà specifiche in adeguate condizioni di conservazione va indicato con la dicitura: “da consumarsi preferibilmente entro il” quando la data comporta l’indicazione del giorno, oppure: “da consumarsi preferibilmente entro fine” negli altri casi»; c) all’articolo 7, comma 3, le parole: «La violazione del divieto di cui ai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «Il termine minimo di conservazione, di cui al comma 1, è indicato da parte del produttore o del confezionatore sotto la propria responsabilità. La relativa dicitura va preceduta dall’indicazione della campagna di raccolta, qualora il 100 per cento degli oli provenga da tale raccolta.
La previsione dell’indicazione della campagna di raccolta non si applica agli oli di oliva vergini prodotti ovvero commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea o in Turchia né ai prodotti fabbricati in uno Stato membro dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA, aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE). La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 e la confisca del prodotto. La violazione del divieto di cui al comma 2».