Ci sembra importante approfondire questo argomento, visto che la confusione e le domande vertono soprattutto sulle etichette.
Le etichette dell’olio devono prevedere prima di tutto le indicazioni sulla “Denominazione di vendita”, il consumatore deve sapere se si tratta di:
- olio extravergine d’oliva, ottenuto direttamente dalle olive e solo con processi meccanici,
- olio di oliva vergine ossia olio d’oliva ottenuto direttamente dalle olive, solo con procedimenti meccanici, ma non di ottima qualità come l’olio extravergine d’oliva,
- olio di oliva composto da oli raffinati e oli di oliva vergini, olio di sansa di oliva.
L’etichetta dell’olio extravergine d’oliva o olio di oliva vergine deve inoltre riportare obbligatoriamente le indicazioni sul Paese di provenienza che può essere uno stato Membro della Ue, uno stato extracomunitario o l’intera Unione Europea: indicazione non applicabile per l’olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e per l’olio di sansa e di oliva.
La designazione dell’origine può anche essere rappresentata da una denominazione di origine protetta (DOP) o da un’indicazione geografica protetta (IGP) e deve, in quest’ultimo caso, corrispondere alla zona geografica nella quale le olive sono state raccolte e in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio. Se, invece, le olive sono state raccolte in uno Stato Membro o in un Paese Terzo, diverso da quello in cui è situato il frantoio nel quale è stato estratto l’olio, la designazione dell’origine deve recare la seguente dicitura: Olio extravergine o vergine di oliva, ottenuto nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione) da olive raccolte nell’Unione (o nome del Paese dell’Unione).